|
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
E' stato introdotto finalmente
dalla nuova legge 9 gennaio 2004 n° 6.
Sono noti i motivi di resistenza ai due istituti
già esistenti per la protezione degli incapaci:
all'interdizione, per essere un meccanismo
espropriativo di qualunque facoltà giuridica e
dunque estremamente frustrante e portatore di
stigma; all'inabilitazione, perché povera di
efficacia, sopra tutto nei casi cronici di
indecisione e apatia.
La nuova legge presenta alcune importantissime
novità: il superamento del concetto di malattia
mentale come presupposto ineludibile per
l'intervento; l'affermazione netta che la regola
è la capacità di agire, salve le restrizioni
assolutamente necessarie ed espressamente
previste; lo snellimento ed accelerazione del
cammino processuale; nonché, naturalmente, la
sottolineatura "morale" delle finalità
dell'intervento.
Vi sono anche dei gravi limiti, cui
bisognerà provvedere: la mancata predisposizione
di mezzi per forgiare bene il difficile
provvedimento individuale; la delega pressoché
totale alle famiglie ed al volontariato di un
compito fondamentale, ma lungo ed impervio; la
gratuità della funzione, che renderà ancora più
arduo il reperimento degli aspiranti
amministratori.
Ma vediamo la normativa in dettaglio: la legge
6/04 sull'amministratore di sostegno quale
figura aggiuntiva a quelle summenzionate può
essere riassunta in questi termini:
Finalità: tutelare con i minori
impedimenti e la maggiore snellezza possibile
ogni limitazione della capacità di agire, sia
essa dovuta a problemi fisici, psichici,
cognitivi, di alcolismo, di droga, di età (ove
aggravata da congiunture particolari) ecc, (art.
1).
L'amministratore di sostegno ha appunto
il compito di assistere il proprio beneficiario,
rispettando i suoi bisogni, aspirazioni e limiti
(nuovo testo degli artt. 404 e 410 c.c.).
Nomina: viene fatta dal giudice
tutelare con un decreto
immediatamente esecutivo, dopo un procedimento
molto simile a quello già previsto per
l'interdizione (nuovo art. 405 c.c.) Significa
maggiore celerità e più facile modificabilità
del provvedimento, sulla scorta di nuove
considerazioni od emergenze.
Provvedimenti urgenti possono essere
adottati subito, cioè anche prima
dell'espletamento dell'interrogatorio o di altri
incombenti (art. 404 comma 4°)
La domanda di nomina dell'amministratore
di sostegno oltre che, come tradizionalmente,
dal Pubblico Ministero e dai più stretti
congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti,
suoceri, altri parenti entro il IV grado o
affini entro il II), può essere proposta anche
dallo stesso interessato, dalla persona con lui
stabilmente convivente e, direttamente, dai
servizi sociali (art. 406).
La scelta dell'amministratore potrà esser
fatta sulla scorta delle indicazioni dello
stesso beneficiando o dei suoi genitori. In loro
assenza vanno preferiti, nell'ordine, il coniuge
non separato, la persona stabilmente convivente,
uno dei genitori o fratelli, un parente entro il
quarto grado, un'altra persona idonea.
Non possono essere nominati a tale funzione gli
operatori pubblici o privati che hanno in carico
il beneficiario.
In assenza di tali soggetti oppure per gravi
motivi il giudice tutelare potrà nominare anche
il legale rappresentante - od un suo delegato -
di persone giuridiche, associazioni o fondazioni
(art. 408).
Effetti dell'amministratore di sostegno:
il beneficiario conserva la capacità di agire
sia per gli atti della vita quotidiana, sia per
tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad
intervento dell'amministratore di sostegno (art.
409).
Controlli: Tutto quanto avviene
nell'ambito dell'amministrazione è sottoposto al
controllo del giudice tutelare, che può
intervenire sia d'ufficio, sia provocato da uno
qualsiasi dei soggetti già nominati. Gi atti
compiuti in spregio delle regole possono essere
annullati e l'amministratore revocato. I decreti
dello stesso giudice tutelare, viceversa,
possono a loro volta essere oggetto di
impugnazione innanzi alla Corte d'Appello (artt.
410/413 c.c. e 720 bis c.p.c.).
La contabilità dell'amministrazione va
approvata ogni anno e all'esito finale. Regole
speciali disciplinano gli atti più importanti
ossia quelli di amministrazione straordinaria (artt.380/386
c.c., richiamati dall'art. 411).
La gratuità dell'amministrazione, salvo
sporadici casi di patrimoni particolarmente
consistenti, è espressamente prevista dall'art.
379 c.c. Però il terzo comma dell'art. 411
consente "le disposizioni testamentarie e le
convenzioni a favore dell'amministratore di
sostegno che sia parente entro il quarto grado
del beneficiario, ovvero che sia coniuge o
persona che sia stata chiamata alla funzione in
quanto con lui stabilmente convive".
L'interdizione e l'inabilitazione non
sono più obbligatorie, ma discrezionali nei soli
casi di particolare evidenza o necessità. (art.
4 l. 6/2004).
I soggetti già interdetti potranno
chiedere all'Autorità Giudiziaria di essere
autorizzati a compiere da soli - o con la
"assistenza", non sostituzione, del tutore - gli
atti più semplici (art. 9). E' previsto
espressamente il loro possibile passaggio
all'amministrazione di sostegno (art. 10). |