VISTO
il Decreto Legislativo
17 agosto 1999, n.368 e,
in particolare,
l'art.35, comma 2, il
quale prevede che il
Ministro
dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca, acquisito il
parere del Ministero del
Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ,
determina il numero dei
posti da assegnare a
ciascuna scuola di
specializzazione della
Facoltà di medicina e
chirurgia;
VISTO
il citato Decreto
Legislativo 17 agosto
1999, n.368, che ai
commi 1 e 2 dell'art.
34, individua le
specializzazioni
mediche, peraltro già
individuate dal decreto
del 31 ottobre 1991 e
successive modificazioni
e integrazioni, del
Ministro
dell'Istruzione,
Università e Ricerca,
di concerto con il
Ministro della Salute;
VISTO
l'accordo tra il
Governo, le Regioni e le
Province Autonome di
Trento e Bolzano,
intervenuto nella seduta
del 26 marzo 2009 della
Conferenza
Stato-Regioni, sulla
determinazione del
numero globale dei
medici specialisti da
formare nelle scuole di
specializzazione e sui
contingenti dei
contratti di formazione
specialistica da
assegnare alle scuole di
specializzazione
mediche per il triennio
accademico 2008/2009 –
2010/2011 di cui
all'art. 35, I comma del
Decreto Legislativo n.
368/1999;
VISTO
il decreto del Ministero
del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, del
26/3/2009, adottato di
concerto con il
Ministero
dell'Istruzione,
Università e Ricerca e
con il Ministero
dell'Economia e delle
Finanze, concernente il
fabbisogno annuo di
medici specialisti da
formare nelle scuole di
specializzazione per
l'anno accademico
2009/20010, pari a 8848
unità e la
determinazione del
numero complessivo dei
contratti di formazione
specialistica da
assegnare nel medesimo
anno accademico, pari a
complessivi n. 5.000,
con la conseguente
ripartizione per
ciascuna tipologia di
scuola di
specializzazione;
RITENUTO
che l'offerta formativa
delle università si
rivolge all'intero
territorio nazionale;
VISTO
il decreto 1 agosto 2005
del Ministro
dell'Istruzione,
Università e Ricerca,
relativo al riassetto
delle scuole di
specializzazione di area
sanitaria;
VISTO
il decreto 29 marzo
2006 del Ministro
dell'Istruzione,
Università e Ricerca,
d'intesa con il
Ministero della Salute,
con il quale sono stati
definiti gli standard e
i requisiti minimi
delle scuole di
specializzazione;
VISTO
il decreto 17 febbraio
2006 del Ministro
dell'Istruzione,
Università e Ricerca,
relativo alla
modificazione del
decreto 1 agosto 2005,
nella parte relativa
all'approvazione della
scuola di
specializzazione in
Medicina
d'emergenza-urgenza;
VISTO
il decreto 22 gennaio
2008 del Ministro
dell'Istruzione,
Università e Ricerca,
d'intesa con il
Ministero, del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche sociali, di
integrazione del decreto
29 marzo 2006, con il
quale sono stati
definiti gli standard e
requisiti minimi,
relativi alla scuola di
specializzazione in
Medicina
d'emergenza-urgenza;
VISTO
il decreto 6 marzo 2007
del Ministro
dell'Università e della
Ricerca, di
ricostituzione
dell'Osservatorio
Nazionale della
formazione medica
specialistica, con il
compito di verificare
gli standard per
l'accreditamento delle
strutture universitarie
e ospedaliere per le
singole specialità,
verificare i requisiti
di idoneità della rete
formativa e delle
singole strutture che le
compongono, effettuare
il monitoraggio dei
risultati della
formazione, nonché
definire i criteri e le
modalità per assicurare
la qualità della
formazione, in
conformità alle
indicazioni dell'Unione
europea;
VISTI i
Decreti del Ministero
del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali di
concerto con questo
Ministero, relativi
all' accreditamento
delle strutture facenti
parte della rete
formativa delle scuole
di specializzazione, in
data 6/11/2008 e
19/2/2009;
VISTI i
Decreti Direttoriali, in
data 12/12/2008 e
25/3/2009, con cui
questo Ministero ha
istituito le scuole di
specializzazione
dell'area sanitaria;
VISTO
in particolare l'art.
3, c. 4, del D.M.
1/8/2005, che stabilisce
per ciascuna scuola di
specializzazione che il
numero di iscrivibili
non può essere inferiore
a 3 per anno di corso;
VISTA
la nota del 17 dicembre
2009, prot. n. 21686,
con la quale il
Ministero della Difesa,
Direzione Generale della
Sanità Militare ha
rappresentato le proprie
esigenze di medici
specialisti, ai sensi
del citato D.Lgs. n.
368/99, art. 35, comma
3°, per l'a.a.
2009/2010;
VISTE
la nota prot. 850/A
A.6/13 - 607, del 26
gennaio 3009, con la
quale il Ministero
dell'Interno,
Dipartimento della
Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale di
Sanità ha
rappresentato le
esigenze ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs.
334/2000, per l'a.a.
2009/20010;
VISTA
la nota prot.
339/P/23843, in data 21
gennaio 2010, del
Ministero degli Affari
Esteri, con la quale è
stato comunicato che
per l'a.a. 2009/2010 non
è stata programmata la
concessione di borse di
studio in favore di
medici provenienti dai
Paesi in via di
sviluppo che intendano
frequentare corsi di
specializzazione medica
in Italia;
VISTO
l'art. 46, comma 2 del
predetto decreto
legislativo n. 368/1999,
come modificato dal
comma 300, della legge
n. 266, del 23/12/2005;
VISTA
la legge del 12/11/2004,
n. 271, art. 1, comma
6-bis, che integra il
comma 5 dell'art. 39,
del D.Lgs. n. 286/1998,
prevedendo l'accesso
alle scuole di
specializzazione, a
parità di condizioni con
gli studenti italiani,
anche per gli stranieri
titolari di carta di
soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per
asilo politico, per
asilo umanitario, o per
motivi religiosi, ovvero
agli stranieri
regolarmente
soggiornanti in possesso
di titolo di studio
superiore conseguito in
Italia o, se conseguito
all'estero,
equipollente;
VISTA
la sentenza del
Consiglio di Stato
n.1189 del 19 marzo
2008, secondo la quale
non può sussistere, ai
fini dell'ammissione ai
posti riservati delle
scuole di
specializzazione, un
discrimine quando il
rapporto di lavoro sia
costituito con una
struttura privata o con
un professionista
operante per
accreditamento
nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, in
quanto con il sistema
dell'accreditamento,
la struttura o
il singolo
professionista, in
possesso di
specifici requisiti
preventivamente
accertati, concorrono
nella gestione del
servizio pubblico di
assistenza e cura, nel
rispetto delle scelte e
per il perseguimento
degli obiettivi
stabiliti dalla
programmazione
sanitaria;
RITENUTO,
pertanto, che ai sensi
dell'articolo 35, comma
4, del decreto
legislativo 17 agosto
1999, n.368, per
specifiche esigenze del
Servizio sanitario
nazionale, può essere
ammesso alle scuole di
specializzazione, nel
limite del 10% in più
del fabbisogno
complessivo per ciascuna
specialità e della
capacità recettiva delle
singole scuole, il
personale medico
titolare di rapporto a
tempo indeterminato con
strutture pubbliche e
private accreditate del
Servizio Sanitario
Nazionale diverse da
quelle inserite nella
rete formativa della
scuola;
RILEVATA
la necessità di
razionalizzare,
definitivamente,
l'offerta formativa
delle scuole di
specializzazione, alla
luce dei criteri
formulati dalla
Commissione di Esperti
e resi noti alle
Università con
ministeriale n. 4010,
del 19/10/2009;
VISTO
il decreto del Ministero
della Salute,
adottato di concerto
con il Ministero
dell'Istruzione,
Università e Ricerca e
con il Ministero
dell'Economia e delle
Finanze, in corso di
perfezionamento,
concernente la
rideterminazione del
numero di contratti di
formazione specialistica
per tipologia di
specializzazione,
modificato diminuendo il
numero del contingente
per la tipologia della
scuola di
specializzazione nei
casi in cui i contratti
assegnati nell'a.a.
2008/2009 non sono stati
utilizzati e aumentando
il numero dei contratti
nelle tipologie di
scuole di
specializzazione dove si
è rilevata una maggiore
insufficienza, nel
rispetto del numero
complessivo di
contratti pari a
complessivi n. 5.000,
con la conseguente
ripartizione per
ciascuna tipologia di
scuola di
specializzazione;
RITENUTO
necessario,
nell'assegnazione dei
contratti, come previsto
nell'accordo tra il
Governo, le Regioni e le
Province autonome del
26 marzo 2009, di
tenere conto, per quanto
possibile, delle
priorità espresse nei
fabbisogni regionali;
VISTO
il D.M. n. 172, del
6/3/2006, e successive
modificazioni, relativo
al "Regolamento
concernente modalità per
l'ammissione dei medici
alle scuole di
specializzazione in
medicina";
SENTITO
il Ministero della
Salute,
D E C R E T A :
Art. 1
- Per l'anno accademico
2009/2010 il numero di
medici da ammettere, con
assegnazione dei
contratti di formazione
specialistica di cui
all'art. 35, comma 2,
del D. L.gs. n. 368/99,
alle scuole di
specializzazione
individuate nei Decreti
direttoriali, citati
nelle premesse, è di n.
5.000 così come
indicato nella tabella
allegata che costituisce
parte integrante del
presente provvedimento,
alla IV colonna .
Art. 2
- Il numero dei posti
riservati ai medici
militari è di 38 unità e
alla Polizia di Stato è
di 18 unità come
indicato nella medesima
tabella allegata,
rispettivamenti alle
colonne V e VI.
Art. 3
- Possono essere
attivati contratti
finanziati dalle
Regioni, da Enti
pubblici, nonché quelli
derivanti da
finanziamenti comunque
acquisiti dalle
Università che si
aggiungono ai contratti
statali, così come
deliberato nella
Conferenza
Stato/Regioni,
nell'incontro del
25/3/2009, al fine di
colmare, ove possibile,
il divario tra
fabbisogni e numero dei
contratti statali.
I contratti aggiuntivi
finanziati dalle Regioni
ed altresì quelli
derivanti da
finanziamenti comunque
acquisiti dalle
Università, verranno
assegnati con successivo
provvedimento.
Art: 4
- Le categorie
riservatarie dei medici
dipendenti del Ministero
della Difesa, del
Ministero dell'Interno e
del Servizio Sanitario
Nazionale, possono
essere ammessi alle
scuole di
specializzazione, nei
limiti percentuali
previsti dalla normativa
vigente e della capacità
ricettiva delle singole
scuole, dopo che siano
stati ammessi i
vincitori di concorso
titolari di contratti
statali, regionali e
privati.
Art. 5
- La specifica categoria
destinataria della norma
di cui al comma 4,
dell'art. 35 del citato
D.Lgs. n. 368/1999, è
espressamente
individuata nel
personale medico
titolare di rapporto a
tempo indeterminato con
strutture pubbliche e
private accreditate del
Servizio Sanitario
Nazionale diverse da
quelle inserite nella
rete formativa della
scuola. Come previsto
per le altre categorie
riservatarie, alla
colonna VII vengono
indicati i posti
riservati, messi a
concorso, per i medici
appartenenti alla
categoria in esame, nel
rispetto delle maggiori
esigenze espresse dalle
singole Regioni e
Province autonome.
Art. 6
- Per usufruire dei
posti riservati di cui
all'art. 2 e dei posti
di cui all'art. 4, i
candidati devono aver
superato le prove di
ammissione previste dal
Regolamento per
l'ammissione dei medici
alle scuole di
specializzazione citato
nella premessa nel
rispetto della
ricettività della
Scuola.
Art. 7
- Con il provvedimento
di cui all'art.3, si
provvederà
all'assegnazione dei
relativi posti previa
valutazione delle
richieste delle
Università.
Art. 8
- La data di inizio
delle attività
didattiche delle scuole
di specializzazione
mediche, per l'a.a.
2009/2010, in conformità
a quanto disposto dal
c. 4, dell'art. 5, del
D.M. n. 172, è il 17
maggio 2010.
Il Presente decreto sarà
inviato al Ministero
della Giustizia per la
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
Italiana.