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Contributi da riscatto
CHE
COSA SONO?
Con il riscatto si possono coprire, a
proprie spese, alcuni periodi
espressamente previsti dalla legge per i
quali non esiste un obbligo
assicurativo.
QUALI SONO?
I periodi per i quali è possibile
effettuare il riscatto sono i seguenti:
corso legale di laurea, lauree brevi e
titoli equiparati; lavoro dipendente
svolto all'estero in paesi non
convenzionati con l'Italia; periodi di
assenza facoltativa per gravidanza,
puerperio e assistenza ai familiari
disabili, a partire dal 1° gennaio 1994;
congedi per gravi motivi familiari della
durata massima di due anni; congedi per
formazione e studio; lavoro prestato
come parasubordinato prima del 1996;
interruzioni o sospensioni del rapporto
di lavoro, quando sono previste da una
specifica disposizione di legge o
contrattuale, per una durata massima di
tre anni a partire dal 1° gennaio 1994
(in alternativa è possibile chiedere
l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria);
CHI PUÒ RICHIEDERLI?
Il riscatto può essere richiesto all'Inps
da tutti i lavoratori dipendenti e
autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni),
da quelli iscritti ai fondi speciali e
da quelli iscritti alla Gestione
separata (collaboratori coordinati e
continuativi, venditori a domicilio,
liberi professionisti senza Cassa di
categoria).
COME SI PAGA?
L'Inps invia al domicilio del
richiedente i bollettini per il
pagamento e comunica la somma da pagare.
Il pagamento va effettuato entro 60
giorni dalla comunicazione in un'unica
soluzione o rateizzato fino a 60 rate
mensili.
NOVITA'
A partire dal 1° gennaio 2008, il
riscatto della laurea può essere chiesto
da chi ancora non lavora e non è
iscritto ad alcuna forma previdenziale e
da tutti i lavoratori soggetti al regime
contributivo. L'importo può essere
rateizzato fino a 120 rate senza
interessi. Il contributo è fiscalmente
deducibile dal richiedente o, nella
misura del 19 % dell'importo del
riscatto, dai familiari dai quali
risulti fiscalmente a carico. |