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CONTRATTO
DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive
modifiche)
TRA
- L’Università degli Studi di
......................................,
rappresentata dal
……………………………………………………………………………………….
- La Regione………………………………………………, rappresentata
dal …………………………………………………………………………………………
E
Il Dott…………………………………….……, ammesso alla scuola di
specializzazione in ……………………………, nell’a.a.
……………………..,
iscritto al …. anno di corso.
A seguito di utile inserimento nella graduatoria
del concorso a n……. posti di formazione
specialistica presso la suddetta scuola
dell’Università degli Studi di ………………, ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive
modifiche.
SI
STIPULA
il
presente contratto, finalizzato esclusivamente
all’apprendimento delle capacità professionali
inerenti al titolo di specialista, mediante la
frequenza programmata delle attività didattiche
formali e lo svolgimento di attività
assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste
dall’ordinamento didattico della scuola in
conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il contratto non dà in alcun modo diritto
all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario
nazionale e dell’Università e non determina
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
ART.1
1. Il contratto ha la durata di un anno, a
decorrere dal ed è rinnovabile di anno in anno
per la durata del corso di specializzazione.
2. Il rapporto instaurato con il presente
contratto cessa comunque alla data di scadenza
del corso legale degli studi, salvo quanto
previsto dai successivi commi 3 e 5.
3.
Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per maternità, per
la quale restano ferme le disposizioni previste
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e
malattia sospendono il periodo di formazione con
obbligo per il medico in formazione
specialistica di recupero delle assenze
effettuate. Durante la sospensione per i
predetti impedimenti al medico in formazione
specialistica compete esclusivamente la parte
fissa del trattamento economico di cui
all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di
tempo complessivo massimo di un anno oltre
quelli previsti dalla durata legale del corso.
4. Non determinano interruzione della
formazione, né sospensione del trattamento
economico, le assenze per motivi personali
preventivamente autorizzate, che non superino i
trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno
di pertinenza del presente contratto e che non
pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi
formativi.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del
contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del
medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia
di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai
programmi di formazione o, in caso di malattia,
il superamento del periodo di un anno,
nell’ambito della durata del corso di
specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite
per il corso di studi della scuola di
specializzazione frequentata.
ART. 2
1. Il medico in formazione specialistica si
impegna a seguire con profitto il programma di
formazione svolgendo le attività teoriche e
pratiche previste dall’ordinamento didattico
della scuola determinato secondo la normativa
vigente in materia, in conformità alle
indicazioni dell’Unione Europea.
2. L’Università e la Regione si impegnano a far
seguire il medico in formazione specialistica da
un tutore, designato annualmente dal Consiglio
della scuola, che non potrà seguire più di tre
medici in formazione.
3. Le modalità di svolgimento delle attività
teoriche e pratiche del medico in formazione
specialistica, la rotazione tra le strutture
inserite nella rete formativa, nonché il numero
minimo e la tipologia di interventi pratici da
eseguire personalmente sono quelli determinati
all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio
della scuola in conformità agli ordinamenti
didattici ed agli accordi tra Università e
Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà
portato a conoscenza del medico in formazione
specialistica all’inizio di ogni anno
accademico. Egualmente saranno portati a
conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi
indispensabili in relazione alle mutate
necessità didattiche e alle specifiche esigenze
del programma di formazione.
ART. 3
1. L’Università e la Regione garantiscono al
medico in formazione specialistica la
partecipazione guidata alla totalità delle
attività mediche dell’unità operativa presso la
quale è assegnato, nonché la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l’esecuzione di
interventi con autonomia vincolate alle
direttive ricevute dal tutore, in coerenza al
processo formativo.L’attività del medico in
formazione specialistica deve essere comunque
coerente con il percorso formativo. In nessun
caso l’attività del medico in formazione
specialistica è sostitutiva di quella del
personale di ruolo.
2. L’Università fornisce al medico in formazione
specialistica un apposito libretto personale di
formazione in cui attività e interventi,
concordati dal Consiglio della scuola con la
direzione sanitaria e con i dirigenti
responsabili delle strutture delle aziende
sanitarie interessate, sono illustrati e
certificati a cura del dirigente responsabile
dell’unità operativa presso la quale il medico
in formazione specialistica espleta volta per
volta le attività assistenziali del programma
formativo e controfirmati dal medico stesso.
ART. 4
1. Il medico in formazione specialistica si
impegna ad assolvere un programma settimanale
complessivo da ripartirsi tra attività teoriche
e pratiche, secondo quanto stabilito
dall’ordinamento didattico della scuola.
2. L’impegno richiesto per la formazione
specialistica è pari a quello previsto per il
personale medico del Servizio sanitario
nazionale a tempo pieno.
ART. 5
1.Il medico in formazione specialistica si
impegna a non svolgere alcuna attività libero
professionale all’esterno delle strutture
assistenziali in cui effettua la formazione, né
ad accedere a rapporti convenzionali o precari
con il Servizio sanitario nazionale o con enti e
istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo
restando il principio del rispetto del tempo
pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11,
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ,
sostituire a tempo determinato i medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritto negli
elenchi della guardia medica notturna, festiva e
turistica, ma occupato solo in caso di carente
disponibilità dei medici già iscritti nei
predetti elenchi .
3. E’ assicurata al medico in formazione
specialistica la facoltà dell’esercizio della
libera professione intramuraria, in coerenza con
i titoli posseduti.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico
impiego il medico in formazione specialistica
per poter frequentare la scuola di
specializzazione deve essere collocato in
posizione di aspettativa senza assegni, secondo
le disposizioni legislative e contrattuali
previste per l’Amministrazione di appartenenza.
ART. 6
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo
1, al medico in formazione specialistica compete
il trattamento economico annuo onnicomprensivo –
parte fissa e parte variabile – previsto, con
riferimento alla specializzazione in ……………….… e
al ….. anno di corso, dal D.P.C.M. ………………… ….
Tale trattamento viene corrisposto
dall’Università in 12 ratei mensili posticipati
ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi
a carico dei contraenti e, pertanto, sia della
quota dei due terzi a carico dell’Università che
della quota di un terzo a carico del medico in
formazione specialistica.
2.Il medico in formazione specialistica ai fini
previdenziali è iscritto alla gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335
3. Il trattamento economico spettante al medico
in formazione specialistica è esente
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L’azienda sanitaria, presso la quale il
medico in formazione specialistica svolge
attività formativa, provvede, con oneri a
proprio carico, alla copertura assicurativa dei
rischi professionali, per la responsabilità
civile contro terzi e gli infortuni connessi
all’attività assistenziale svolta dal medico
medesimo nelle proprie strutture, alle stesse
condizioni del proprio personale.
ART. 7
1. Per quanto non espressamente previsto dal
presente contratto si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e
successive modificazioni, nonché le specifiche
disposizioni regionali in materia, in quanto
compatibili con la normativa vigente e con
quanto contenuto nel presente contratto.
2. Eventuali controversie sono devolute
all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il
Foro competente.
ART. 8
Il presente contratto decorre dalla data del
……………………..
Data _________________________
I Contraenti:
per l’Università………………………………………………………………………
per la Regione…………………………………………………………………………
Il Dott. …………………………………………………………………………………
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